Regolamento UE N. 333/2011

A partire dal 9 ottobre 2011 sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento (UE) n. 333/2011 , recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti e sono “riqualificati” come materia prima seconda (MPS).
Il Regolamento (UE) n. 333/2011 si rivolge a coloro che si occupano di recupero di rottami metallici e di produzione degli stessi.
In base Regolamento (UE) n. 333/2011, i rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti se il produttore del rottame ha rispettato le seguenti condizioni:

  • Per ciascuna partita di rottami metallici, ha stilato una dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, in base al modello specificato all’allegato III del Regolamento
  • Ha trasmesso la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici
  • Conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle Autorità competenti che la richiedano
  • Applica un Sistema di Gestione per la Qualità, atto a dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita dall’operazione di recupero, rispettano ai criteri del Regolamento
Il Sistema di gestione della Qualità in base al Regolamento 333/2011 è molto simile ad un Sistema basato sulla ISO 9001 anche se con notevoli semplificazioni e richiede allo stesso modo la verifica di un controllo di terza parte di organismi accreditati a tale attività con cadenza triennale.

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